Dott. Antonello Alessio
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Calabria e Basilicata
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domenica 13 febbraio 2011

da consumarsi preferibilmente entro....


















Il decr.to leg.vo 109/92 (testo base sull'etichettatura dei prodotti alimentari) dedica all'argomento due articoli distinti: 

Art. 10 - Termine minimo di conservazione (TMC)
"1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura....".
 
Art. 10 bis - Data di scadenza
"1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura."
 
Come si evince, quindi, esistono due categorie di prodotti: quelli "rapidamente deperibili" (per i quali è corretto impiegare il termine "scaduto") e gli altri. Questi ultimi non possono "scadere" in quanto il TMC non costituisce un "limite perentorio", ma unicamente "la data entro la quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà (organolettiche e nutrizionali) in adeguate condizioni di conservazione". 

Infatti, mentre la legge proibisce in modo esplicito  "la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione", nulla dice in merito agli altri.
E' per questo motivo che parlare in modo generico di prodotti scaduti non fa altro che alimentare confusione e paure infondate nel consumatore.
Ma perchè si indica il termine minimo di conservazione (TMC)?
Una delle domande che il produttore si pone, nel momento in cui decide di porre in commercio un determinato alimento, è la seguente: "Qual'è  la sua shelf-life? (che in italiano può essere tradotta come “vita commerciale”, “vita di scaffale” o “stabilità durante la conservazione)"
La vita di un alimento, infatti, è legata a svariati fattori (composizione, tipologia dei materiali di confezionamento, ecc.), tutti gestiti dal fabbricante il quale, dopo opportune verifiche, stabilisce, appunto il TMC, in pratica comunicando una data al consumatore entro cui ritiene che il suo prodotto possa amere la migliore qualità possibile.

E poi? Cosa succede al prodotto a partire dal giorno successivo? Qualcuno può ragionevolmente immaginare che, nel giro di 24 ore si possa passare dall'ottimo al pessimo? Certo no.
In realtà, il prodotto comincerà a modificarsi, perdendo via via le sua caratteristiche peculiari (a seconda dei casi: croccantezza, friabilità, morbidezza, fragranza, sapore, profumo, colore, ecc.).
Solo dopo un certo tempo (funzione sia della tipologia del prodotto, sia della presenza di "cause esterne") il prodotto potrà divenire fonte di pericolo per la salute del consumatore.
Le cause esterne cui abbiamo accennato sono molteplici: tra queste troviamo, ad esempio,  le cattive condizioni di conservazione

Ecco la precisazione tratto da una sentenza della Cassazione:
"...il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Di conseguenza, poiché la perdita delle proprietà specifiche (fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore, sapidità, retrogusto, ecc....) si risolve nel semplice impoverimento delle caratteristiche che rendono il prodotto appetibile e particolarmente gradito al consumatore, ma non significa degenerazione del prodotto stesso nei sensi richiesti dalla legge n. 283 per la configurabilità delle contravvenzioni di cui alle lettere "a-c-d-" dell'art. 5, se ne deve inferire che il superamento di detta data, non incidendo sull'igiene e sulla commestibilità dell'alimento, resta di per sé indifferente per il diritto penale e non autorizza l'equiparazione di cui si tratta. Naturalmente nulla toglie che non solo dopo (in rapporto al tempo trascorso) ma anche prima di detta data, per inadeguatezza delle condizioni di conservazione o per altra causa, l'alimento possa aver subito alterazioni o degradazioni; si tratta però di eventi che, per aver rilevanza penale, devono essere dimostrati in concreto con i normali mezzi di prova: prime - fra tutti - le analisi chimiche e microbiologiche.".
 
Quindi: 

  1. prodotti caratterizzati dalla menzione "da consumarsi entro il...": a partire dal giorno successivo a quello indicato, possono essere correttamente definiti "scaduti" e la loro vendita è proibita
  2. prodotti caratterizzati dalle menzioni "da consumarsi preferibilmente entro..." o "da consumarsi preferibilmente entro la fine...": il semplice superamento della data indicata non costituisce, di per sé, indice di reato né presenza di prodotto non commestibile o addirittura pericoloso: la situazione deve essere valutata caso per caso (e, comunque, non è corretto parlare di prodotto scaduto!).

4 commenti:

  1. Buongiorno dottore,
    ho una confezione di porcini secchi chiusa e tenuta sempre in dispensa la chi data "da consumarsi preferibilmente entro il è di 3 mesi esatti fa.
    Secondo lei posso mangiarli?

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  2. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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  3. Una bevanda analcolica tipo coca cola con , la dicitura da consumarsi preferibilmente entro: con la data indicata in giugno 2016 .ora siamo a fine luglio , va scartata o consumata. ....? Grazie

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  4. tengo un teatro de cerelac entero escade El 6/2019 es un pecado votarlo por que esta cellado y es un pecado votarlo

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