Dott. Antonello Alessio
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Calabria e Basilicata
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lunedì 4 ottobre 2010

Regolamento CE 852/2004 : Obbligo di notifica/registrazione per tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita

La Regione Calabria con Delibera n 523/07 ha dato piena operatività al Regolamento CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari: detto regolamento prevede che l’operatore del settore alimentare notifichi la propria impresa tramite una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), da inviare al Comune di appartenenza, affinché si proceda alla relativa registrazione.


All’ art. 6, par. 2 del reg. 852/04 si sancisce l’obbligo della notifica/registrazione per tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, con lo scopo di consentire alle autorità competenti di conoscere il numero, l'ubicazione e le tipologie di attività degli stabilimenti del settore alimentare e di eseguire i controlli ufficiali ogni qualvolta ritenuto necessario.

A partire dal 1 ottobre 2007 è stata attivata presso i Dipartimenti di Prevenzione dell’’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza la nuova procedura di registrazione delle imprese alimentari e le relative attività di verifica documentale ed eventuale sopralluogo.

La registrazione va a sostituire tutte le procedure di rilascio di Autorizzazioni sanitarie e nulla-osta che erano previste dalla precedente normativa . Con la Denuncia di Inizio Attività (DIA), l’interessato dichiara la tipologia di attività che deve svolgere e le attrezzature impiegate, e “autocertifica” di essere in regola con le normative vigenti in tema di igiene alimentare: tali notizie vanno riportate nell’apposito modello, cui va allegato quanto specificato nello stesso, accompagnato da copia di un documento di identità .
Tale “denuncia” va trasmessa con raccomandata AR al Comune dove ha sede l’attività.



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