Dott. Antonello Alessio
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Calabria e Basilicata
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mercoledì 1 settembre 2010

Dichiarazione di inizio attività (DIA) per Trasporti Alimentari




Con il Regolamento CE 852/04 l'Autorizzazione Sanitaria (che aveva validità 2 anni ed era valevole solo per gli alimenti dichiarati all'atto della richiesta) è stata sostituita dalla Dichiarazione di Inizio Attività  (abbreviata in DIA).
Questa dichiarazione va presentata al Comune d'appartenenza, compilando l'apposito modulo in cui il titolare dichiara che la propria attività risponde ai requisiti minimi previsti dagli Allegati I e II del suddetto Regolamento 852/04. Nel caso specifico dei trasporti alimentari, la DIA risulta obbligatoria qualora si trasportino:
  1. alimenti sfusi in cisterne o cassoni (come ad esempio gli sfarinati, le granaglie, il latte, etc.); 
  2. alimenti carnei o prodotti ittici freschi oppure congelati; 
  3. alimenti surgelati solo se destinati al dettaglio

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